Art. 6
Leasing di aeromobili
In vigore dal 25 mar 2019
Leasing di aeromobili
1. Nell'esercizio dei diritti di cui all', paragrafo 1, un vettore aereo del Regno Unito può prestare servizi di trasporto aereo con i propri aeromobili e in tutti i casi seguenti:
a)
utilizzando aeromobili presi in leasing senza equipaggio da qualsiasi locatore;
b)
utilizzando aeromobili presi in leasing con equipaggio da qualsiasi altro vettore aereo del Regno Unito;
c)
utilizzando aeromobili presi in leasing con equipaggio da vettori aerei di qualsiasi paese diverso dal Regno Unito, purché il leasing sia giustificato sulla base di necessità eccezionali o legate alla capacità stagionale, o di difficoltà operative del locatario, e purché il leasing non superi la durata strettamente necessaria per soddisfare tali necessità o superare tali difficoltà.
2. Gli Stati membri interessati chiedono che gli accordi di cui al paragrafo 1 siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di accertare il rispetto delle condizioni ivi contenute e dei requisiti applicabili del diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di sicurezza.
Storico versioni
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