Art. 4

Diritti di traffico

In vigore dal 25 mar 2019
Diritti di traffico 1.   I vettori aerei del Regno Unito possono, alle condizioni stabilite dal presente regolamento: a) sorvolare il territorio dell'Unione senza atterrarvi; b) effettuare scali nel territorio dell'Unione per scopi non commerciali, ai sensi della convenzione di Chicago; c) prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri e di passeggeri e merci combinati e servizi «tutto merci» tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio del Regno Unito e l'altro è situato nel territorio dell'Unione; d) per un massimo di cinque mesi a decorrere dal primo giorno di applicazione di cui all', paragrafo 2, primo comma, prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea per servizi «tutto merci» tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio dell'Unione e l'altro è situato nel territorio di un paese terzo, nell'ambito di un sevizio avente origine o destinazione nel territorio del Regno Unito. La capacità totale stagionale che i vettori aerei del Regno Unito devono fornire per detti servizi non supera il numero totale di frequenze operate da tali vettori per detti servizi rispettivamente durante le stagioni invernale ed estiva IATA per l'anno 2018, pro rata temporis; e) per un massimo di sette mesi a decorrere dal primo giorno di applicazione di cui all', paragrafo 2, primo comma, continuare a prestare servizi aerei di linea sulle rotte oggetto di oneri di servizio pubblico laddove il diritto di prestare un servizio aereo sia stato concesso in conformità degli del regolamento (CE) n. 1008/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e fatto salvo il rispetto delle condizioni relative a tali servizi stabilite dal regolamento (CE) n. 1008/2008. 2.   Gli Stati membri utilizzano il periodo di cui al paragrafo 1, lettera e), per adottare le eventuali misure necessarie per garantire che i servizi pubblici considerati necessari possano proseguire dopo la scadenza di tale periodo, in conformità degli del regolamento (CE) n. 1008/2008. 3.   Gli Stati membri non negoziano né concludono accordi o intese bilaterali con il Regno Unito su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in relazione al periodo di applicazione dello stesso. In relazione a tale periodo, essi non concedono in altro modo ai vettori aerei del Regno Unito, con riferimento al trasporto aereo, diritti diversi da quelli concessi dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:502:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritti di traffico (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/502) — Testo vigente | Portale Normativo