Art. 2
Esercizio della competenza
In vigore dal 25 mar 2019
Esercizio della competenza
1. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma del presente regolamento si limita al periodo di applicazione del presente regolamento quale definito all', paragrafo 4. Al termine di tale periodo l'Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza in conformità dell', paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma del presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo ai diritti di traffico nel contesto della negoziazione in corso o futura, della firma o della conclusione di accordi internazionali relativi ai servizi aerei con qualsiasi altro paese terzo, e con il Regno Unito, in relazione al periodo in cui il presente regolamento non è più applicabile.
3. L'esercizio, da parte dell'Unione, della competenza di cui al paragrafo 1 riguarda solo gli elementi disciplinati dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto aereo per quanto concerne gli elementi non disciplinati dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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