Art. 3
Definizioni
In vigore dal 25 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. «trasporto aereo»: il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che include i servizi aerei di linea e non di linea;
2. «trasporto aereo internazionale»: il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno stato;
3. «vettore aereo dell'Unione»: un vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un'autorità competente per il rilascio delle licenze a norma del capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008;
4. «vettore aereo del Regno Unito»: un vettore aereo che:
a)
ha il principale centro di attività nel Regno Unito; e
b)
soddisfa una delle due condizioni seguenti:
i)
il Regno Unito e/o i cittadini del Regno Unito detengono oltre il 50 % dell'impresa e la controllano di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie; oppure
ii)
gli Stati membri dell'Unione e/o i cittadini degli Stati membri dell'Unione e/o di altri Stati membri dello Spazio economico europeo e/o i cittadini di tali Stati, in qualsiasi combinazione, da soli o insieme al Regno Unito e/o ai cittadini del Regno Unito detengono oltre il 50 % dell'impresa e la controllano di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie;
c)
nel caso di cui alla lettera b), punto ii), il giorno precedente il primo giorno di applicazione del presente regolamento di cui all', paragrafo 2, primo comma, era in possesso di una licenza d'esercizio valida a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008;
5. «controllo effettivo»: un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, in particolare:
a)
del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;
b)
dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa;
6. «diritto della concorrenza»: la normativa che disciplina i casi seguenti, qualora essi possano avere un'incidenza sui servizi di trasporto aereo:
a)
un comportamento che si esplica in:
i)
accordi tra i vettori aerei, decisioni prese da associazioni di vettori aerei e pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii)
abusi di posizione dominante da parte di uno o più vettori aerei;
iii)
misure adottate o mantenute in vigore dal Regno Unito nel caso delle imprese pubbliche e delle imprese cui il Regno Unito riconosce diritti speciali o esclusivi e che contravvengono ai punti i) o ii); e
b)
concentrazioni tra vettori aerei che ostacolano in misura significativa la concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante;
7. «sovvenzione»: qualsiasi contributo finanziario erogato a un vettore aereo o a un aeroporto da un governo o da qualsiasi altro organismo pubblico a qualsiasi livello che conferisca un vantaggio e comprenda:
a)
il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sussidi, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi, assunzione di passività quali garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, partecipazione societaria, protezione contro il fallimento o assicurazione;
b)
la rinuncia a entrate altrimenti dovute o la loro mancata riscossione;
c)
la fornitura di beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero l'acquisto di beni e servizi; oppure
d)
i versamenti a favore di un meccanismo di finanziamento oppure l'incarico o l'ordine a un organismo privato di svolgere una o più delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero alla pubblica amministrazione o ad altro organismo pubblico, e la prassi seguita non differisce in sostanza dalle prassi abituali delle pubbliche amministrazioni.
Un contributo finanziario da parte di un governo o di un altro organismo pubblico non è ritenuto conferire un vantaggio nel caso in cui un operatore privato in un'economia di mercato che agisca unicamente in base a considerazioni di redditività, nella stessa situazione dell'organismo pubblico in questione, verserebbe lo stesso contributo finanziario;
8. «autorità garante della concorrenza indipendente»: un'autorità incaricata dell'applicazione e del controllo del rispetto del diritto in materia di concorrenza, come anche del controllo delle sovvenzioni, e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
l'autorità è indipendente dal punto di vista operativo ed è opportunamente dotata delle risorse necessarie per svolgere i compiti affidatile;
b)
nell'esecuzione dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri, l'autorità gode delle necessarie garanzie di indipendenza da influenze politiche o altre influenze esterne e agisce con imparzialità; e
c)
le decisioni dell'autorità sono soggette a controllo giurisdizionale;
9. «pratica discriminatoria»: una differenziazione di qualsiasi tipo, senza obiettiva giustificazione, riguardante la fornitura di beni o servizi, compresi i servizi pubblici, impiegati per la prestazione di servizi di trasporto aereo o riguardante il loro trattamento da parte delle autorità pubbliche competenti per tali servizi;
10. «servizio di trasporto aereo di linea»: una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a)
su ogni volo sono messi a disposizione posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
b)
i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
i)
in base a un orario pubblicato, oppure
ii)
con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;
11. «servizio di trasporto aereo non di linea»: un servizio di trasporto aereo commerciale diverso dal servizio di trasporto aereo di linea;
12. «territorio dell'Unione»: il territorio terrestre, le acque interne e il mare territoriale degli Stati membri ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni sancite da tali trattati, e lo spazio aereo loro sovrastante;
13. «territorio del Regno Unito»: il territorio terrestre, le acque interne e il mare territoriale del Regno Unito e lo spazio aereo loro sovrastante;
14. «convenzione di Chicago»: la convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
Storico versioni
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