Art. 5

Accordi di cooperazione in materia di commercializzazione

In vigore dal 25 mar 2019
Accordi di cooperazione in materia di commercializzazione 1.   I servizi di trasporto aereo a norma dell' del presente regolamento possono essere prestati nel quadro di accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, ad esempio accordi di blocked-space o di code-sharing, come indicato in seguito: a) il vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore commerciale che vende i servizi, con qualsiasi vettore operativo dell'Unione o del Regno Unito o di un paese terzo che, in virtù del diritto dell'Unione o, se del caso, del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti di traffico e i suoi vettori siano legittimati ad esercitare tali diritti in virtù dell' accordo di cooperazione di cui trattasi. b) il vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore operativo con ogni vettore commerciale dell'Unione o del Regno Unito, o di un paese terzo che, in virtù del diritto dell'Unione o, se del caso, dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti di esercizio delle rotte nonché del diritto dei suoi vettori di esercitare tali diritti in virtù dell'accordo di cooperazione di cui trattasi. 2.   Il ricorso a accordi di cooperazione commerciale, sia in veste di vettore operativo che opera i servizi o di vettore commerciale che vende i servizi, non comporta in nessun caso, per un vettore aereo del Regno Unito, l'esercizio di diritti diversi da quelli previsti all', paragrafo 1. 3.   I diritti concessi ai vettori aerei del Regno Unito conformemente al paragrafo 1 non sono in nessun caso da interpretarsi in modo tale da conferire a vettori aerei di un paese terzo diritti diversi da quelli di cui godono a norma del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati. 4.   Gli Stati membri interessati chiedono che gli accordi di cui al paragrafo 1 siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di accertare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e dei requisiti applicabili del diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di sicurezza.
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