Art. 16
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 25 mar 2019
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
L', l', paragrafo 3, e l', paragrafo 2, si applicano tuttavia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non si applica se entro la data di cui al primo comma del paragrafo 2 è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
4. Il presente regolamento cessa di applicarsi a decorrere dalla prima delle due seguenti date:
a)
la data di entrata in vigore, o, se del caso, di applicazione in via provvisoria, di un accordo globale che disciplina la prestazione di servizi di trasporto aereo con il Regno Unito e di cui l'Unione è parte; oppure
b)
il 30 marzo 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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