Art. 14

Consultazione e cooperazione

In vigore dal 25 mar 2019
Consultazione e cooperazione 1.   Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento. 2.   Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione senza indebito ritardo tutte le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dell'applicazione degli .
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