Art. 8

Equivalenza dei diritti

In vigore dal 25 mar 2019
Equivalenza dei diritti 1.   La Commissione monitora i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione e le condizioni del loro esercizio. 2.   Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, la Commissione, al fine di ripristinare l'equivalenza, adotta senza indugio, atti di esecuzione, per: a) limitare la capacità ammissibile per i servizi di trasporto aereo di linea disponibile per i vettori aerei del Regno Unito e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove; b) chiedere agli Stati membri di rifiutare, sospendere o revocare tali autorizzazioni di esercizio; oppure c) imporre obblighi finanziari o restrizioni operative. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Essi sono adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all', paragrafo 3, qualora, in casi debitamente giustificati di grave mancanza di equivalenza ai fini del paragrafo 2, ciò sia necessario per motivi imperativi d'urgenza.
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