Art. 7
Equivalenza dei diritti
In vigore dal 25 mar 2019
Equivalenza dei diritti
1. La Commissione monitora i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e agli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus dell'Unione, e le condizioni del loro esercizio.
2. Qualora essa riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori su strada dell'Unione o agli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus dell'Unione non sono, de iure o de facto, equivalenti a quelli concessi agli operatori del Regno Unito dal presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori su strada dell'Unione o per gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus dell'Unione, la Commissione, senza indugi e al fine di ripristinare l'equivalenza, adotta atti delegati in conformità all' per:
a)
sospendere l'applicazione dell', paragrafi 1 e 2, o dell', paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento qualora non siano concessi diritti equivalenti agli operatori dell'Unione, o i diritti concessi siano minimi;
b)
limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o degli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito o il numero di viaggi, o entrambi; oppure
c)
adottare restrizioni operative legate ai tipi di veicoli o alle condizioni di circolazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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