Art. 11

Esercizio della delega

In vigore dal 25 mar 2019
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2019. 2.   Prima dell'adozione di un atto delegato a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 3.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
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