Art. 8

Concorrenza leale

In vigore dal 25 mar 2019
Concorrenza leale 1.   La Commissione monitora le condizioni alle quali gli operatori dell'Unione competono con gli operatori del Regno Unito per la fornitura di servizi di trasporto di merci su strada e di servizi di autobus di cui al presente regolamento. 2.   Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono gli operatori del Regno Unito, la Commissione, senza indugi e per porre rimedio a tale situazione, adotta atti delegati in conformità all' per: a) sospendere l'applicazione dell', paragrafi 1 e 2, o dell', paragrafi da 1 a 4 qualora le condizioni di concorrenza per i trasportatori di merci su strada del Regno Unito o gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito e per gli operatori dell'Unione differiscano in tale misura che la prestazione di servizi da parte di questi ultimi non è per loro economicamente sostenibile; b) limita la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o degli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito o il numero di viaggi, o entrambi; oppure c) adotta restrizioni operative legate ai tipi di veicoli o alle condizioni di circolazione. 3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 2, sono adottati alle condizioni precisate a tale paragrafo, per porre rimedio alle situazioni seguenti: a) concessione di sovvenzioni da parte del Regno Unito; b) assenza del diritto della concorrenza nel Regno Unito o omissione dell'applicazione effettiva di tale diritto; c) omessa istituzione di un'autorità garante della concorrenza indipendente da parte del Regno Unito od omesso mantenimento della stessa; d) applicazione da parte del Regno Unito di norme relative alla protezione dei lavoratori, alla sicurezza o all'ambiente inferiori a quelle stabilite dal diritto dell'Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri o, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali; e) applicazione da parte del Regno Unito di norme relative alla concessione di licenze ai trasportatori di merci su strada o agli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus inferiori a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1071/2009 (17); f) applicazione da parte del Regno Unito di norme relative alla qualifica e alla formazione di conducenti professionisti inferiori a quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE; g) applicazione da parte del Regno Unito di norme in materia di pedaggi stradali e fiscali divergenti dalle norme stabilite dalla direttiva n. 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18); e h) qualsiasi forma di pratica discriminatoria nei confronti degli operatori dell'Unione. 4.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può chiedere informazioni alle autorità competenti del Regno Unito o agli operatori del Regno Unito. Se essi non forniscono le informazioni richieste entro il termine ragionevole prescritto dalla Commissione, o forniscono informazioni incomplete, la Commissione può procedere in conformità al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:501:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo