Art. 3

Diritto di effettuare trasporti di merci consentiti

In vigore dal 25 mar 2019
Diritto di effettuare trasporti di merci consentiti 1.   I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti di merci consentiti alle condizioni di cui al presente regolamento. 2.   I trasporti di merci consentiti dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito non in possesso di una licenza del Regno Unito ai sensi dell', punto 7: a) trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale; b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; c) trasporti di merci con veicoli a motore la cui massa a pieno carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate; d) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali; e) trasporti di merci purché: i) le merci trasportate siano di proprietà dell'impresa o siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; ii) lo spostamento serva a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dall'impresa, oppure a spostarle all'interno o all'esterno dell'impresa per esigenze dell'impresa stessa; iii) i veicoli a motore adibiti a tale trasporto siano guidati da personale impiegato dall'impresa o a disposizione di quest'ultima in base a un obbligo contrattuale; iv) i veicoli che trasportano le merci siano di proprietà dell'impresa, o siano stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE; e v) tale trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa.
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