Art. 3
Diritto di effettuare trasporti di merci consentiti
In vigore dal 25 mar 2019
Diritto di effettuare trasporti di merci consentiti
1. I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti di merci consentiti alle condizioni di cui al presente regolamento.
2. I trasporti di merci consentiti dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito non in possesso di una licenza del Regno Unito ai sensi dell', punto 7:
a)
trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale;
b)
trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
c)
trasporti di merci con veicoli a motore la cui massa a pieno carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
d)
trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali;
e)
trasporti di merci purché:
i)
le merci trasportate siano di proprietà dell'impresa o siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
ii)
lo spostamento serva a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dall'impresa, oppure a spostarle all'interno o all'esterno dell'impresa per esigenze dell'impresa stessa;
iii)
i veicoli a motore adibiti a tale trasporto siano guidati da personale impiegato dall'impresa o a disposizione di quest'ultima in base a un obbligo contrattuale;
iv)
i veicoli che trasportano le merci siano di proprietà dell'impresa, o siano stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE; e
v)
tale trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa.
Storico versioni
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