Art. 4

Diritto di effettuare servizi di trasporto regolari e regolari specializzati a mezzo autobus

In vigore dal 25 mar 2019
Diritto di effettuare servizi di trasporto regolari e regolari specializzati a mezzo autobus 1.   Gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito possono effettuare, alle condizioni di cui nel presente regolamento, trasporti consentiti di passeggeri a mezzo autobus che costituiscono servizi regolari e servizi regolari specializzati. 2.   Gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati a mezzo autobus per conto terzi. 3.   Le autorizzazioni che rimangono valide nel quadro del paragrafo 2 del presente articolo possono continuare a essere utilizzate per gli scopi di cui al paragrafo 1 del presente articolo se sono state rinnovate secondo gli stessi termini e condizioni, o modificate in termini di fermate, tariffe o orario, e soggette alle regole e procedure di cui agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per un periodo di validità che non supera il 31 dicembre 2019. 4.   I trasporti consentiti di passeggeri a mezzo autobus da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito senza fine di lucro o commerciale possono essere effettuati senza che sia necessaria una licenza del Regno Unito ai sensi dell', punto 7, qualora: a) l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica; e b) i veicoli usati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati da essa acquistati a rate o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine, e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica, dalla stessa persona fisica, o ancora da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione di quest'ultima conformemente a un obbligo contrattuale. Tali operazioni di trasporto non sono soggette ad alcun regime di autorizzazione in seno all'Unione, a condizione che la persona che svolge l'attività sia in possesso di un'autorizzazione nazionale rilasciata prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009. 5.   Il fatto che il trasporto sia interrotto per consentire che un percorso sia effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo a un cambiamento di veicolo non influisce sull'applicazione del presente regolamento.
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