Art. 5

Accordi o intese bilaterali

In vigore dal 25 mar 2019
Accordi o intese bilaterali Gli Stati membri non negoziano né concludono accordi o intese bilaterali con il Regno Unito su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto attiene al periodo di applicazione dello stesso. Relativamente a tale periodo, essi non concedono ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito o agli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito diritti diversi da quelli previsti dal presente regolamento, fatte salve le intese multilaterali esistenti.
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