Art. 6

In vigore dal 19 mar 2019
1.   Fatti salvi i controlli di cui all' del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, la Commissione (Eurostat) può effettuare, se lo ritiene opportuno, visite di informazione ai fini dell'RNL negli Stati membri. 2.   Gli obiettivi delle visite di informazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono la verifica della qualità degli aggregati dell'RNL e delle relative componenti, nonché la verifica della conformità con il SEC 2010. Quando effettua visite di informazione, la Commissione (Eurostat) rispetta le norme in materia di segreto statistico stabilite nel capo V del regolamento (CE) n. 223/2009. 3.   Quando effettua visite di informazione negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può richiedere, ed è esortata a farlo, di essere assistita da esperti dei conti nazionali che rappresentano le autorità statistiche nazionali di altri Stati membri. Gli esperti dei conti nazionali sono iscritti in un elenco stilato sulla base di proposte volontarie presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della trasmissione dei conti nazionali. La partecipazione di esperti dei conti nazionali di altri Stati membri a tali visite di informazione avviene su base volontaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:516:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo