Art. 1

In vigore dal 19 mar 2019
1.   Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) sono definiti conformemente al Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013. 2.   Conformemente all'allegato A, punto 8.89, del regolamento (UE) n. 549/2013, il PIL rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Può essere definito in tre modi: a) metodo della produzione: il PIL è pari alla somma del valore aggiunto lordo dei diversi settori istituzionali o delle diverse branche di attività economica, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti (che non sono attribuiti a settori o a branche di attività economica). Esso rappresenta anche la voce a saldo del conto della produzione del totale dell'economia; b) metodo della spesa: il PIL è pari alla somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali e investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e servizi; c) metodo del reddito: il PIL è pari alla somma degli impieghi del conto della generazione dei redditi primari del totale dell'economia (redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, risultato lordo di gestione e reddito misto del totale dell'economia). 3.   Conformemente all'allegato A, punto 8.94, del regolamento (UE) n. 549/2013, l'RNL rappresenta il totale dei redditi primari percepibili dalle unità istituzionali residenti: redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, redditi da capitale (da percepire meno quelli da corrispondere), risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi primari che le unità istituzionali residenti corrispondono a unità istituzionali non residenti, più i redditi primari che le unità istituzionali residenti percepiscono dal resto del mondo.
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