Art. 2

In vigore dal 19 mar 2019
1.   Gli Stati membri calcolano l'RNL sulla base della definizione di cui all' nel contesto della compilazione dei conti nazionali. 2.   Prima del 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), nel contesto delle procedure contabili nazionali, i dati per gli aggregati RNL e le loro componenti conformemente alle definizioni di cui all'. I totali riguardanti il PIL e le sue componenti sono presentati conformemente ai tre metodi di cui all', paragrafo 2. Devono essere trasmessi i dati relativi all'anno precedente ed è comunicata contestualmente qualsiasi modifica apportata ai dati degli anni precedenti. 3.   La trasmissione di dati di cui al paragrafo 2 è corredata di una relazione sulla qualità dei dati relativi all'RNL. Detta relazione illustra nel dettaglio la metodologia utilizzata per produrre i dati, e descrive in particolare qualsiasi modifica significativa apportata alle fonti e ai metodi utilizzati e spiega le revisioni operate sugli aggregati RNL e le relative componenti rispetto ai periodi precedenti.
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