Art. 4

In vigore dal 19 mar 2019
La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, incaricato di fornire consulenza alla Commissione e di esprimere il proprio parere circa la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività dei calcoli dell'RNL, di esaminare le questioni relative all'esecuzione del presente regolamento e di emettere pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie.
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