Art. 5
In vigore dal 19 mar 2019
1. La Commissione verifica le fonti, i loro usi e i metodi dell'inventario di cui all', paragrafo 1. A tal fine è utilizzato un modello di verifica elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con il gruppo di esperti di cui all'. Il modello è basato sui principi di valutazione inter pares e di un favorevole rapporto costi-benefici e tiene conto degli atti delegati di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.
2. I dati relativi all'RNL sono affidabili, esaustivi e comparabili.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per integrare le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica, al fine di garantire l'affidabilità, l'esaustività e la massima comparabilità possibile dei dati relativi all'RNL, in linea con il SEC 2010.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, misure specifiche tese a rendere i dati relativi all'RNL più comparabili, affidabili ed esaustivi sulla base dell'elenco di questioni definito dalla Commissione negli atti delegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono debitamente giustificati e conformi al SEC 2010. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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