Art. 3

In vigore dal 19 mar 2019
1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi all'RNL e alle loro componenti a norma del SEC 2010. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, nonché il calendario per il suo aggiornamento e la sua trasmissione. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportano costi aggiuntivi considerevoli che risulterebbero in un onere sproporzionato e ingiustificato per gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento. L'inventario deve essere coerente con il SEC 2010 e deve evitare duplicazioni e sovraccarichi. 3.   Per agevolare la comparabilità delle analisi di conformità, la Commissione redige una guida per gli inventari in stretta collaborazione con il gruppo di esperti di cui all'.
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