Art. 9

Obblighi di informazione

In vigore dal 19 mar 2019
Obblighi di informazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni comunicate a norma dell', paragrafo 1, o richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 5, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono: a) l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sull'investitore finale e sulla partecipazione al capitale; b) il valore approssimativo dell'investimento estero diretto; c) i prodotti, i servizi e le attività commerciali dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato; d) gli Stati membri in cui l'investitore estero e l'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato esercitano attività commerciali pertinenti; e) il finanziamento dell'investimento e la sua fonte, sulla base delle migliori informazioni di cui dispone lo Stato membro; f) la data in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. 3.   Gli Stati membri si adoperano per fornire agli Stati membri richiedenti e alla Commissione, senza indebito ritardo, tutte le eventuali informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, ove disponibili. 4.   Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato può chiedere all'investitore estero o all'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2. L'investitore estero o l'impresa in questione fornisce le informazioni richieste senza indebito ritardo. 5.   Uno Stato membro comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri interessati se, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non è in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro indica chiaramente nella comunicazione il motivo per cui non ha fornito tali informazioni e illustra in che modo si è adoperato per ottenere le informazioni richieste, inclusa la richiesta di cui al paragrafo 4. Nel caso in cui nessuna informazione sia fornita, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione possono basarsi sulle informazioni a loro disposizione.
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