Art. 9
Obblighi di informazione
In vigore dal 19 mar 2019
Obblighi di informazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni comunicate a norma dell', paragrafo 1, o richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 5, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sull'investitore finale e sulla partecipazione al capitale;
b)
il valore approssimativo dell'investimento estero diretto;
c)
i prodotti, i servizi e le attività commerciali dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato;
d)
gli Stati membri in cui l'investitore estero e l'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato esercitano attività commerciali pertinenti;
e)
il finanziamento dell'investimento e la sua fonte, sulla base delle migliori informazioni di cui dispone lo Stato membro;
f)
la data in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.
3. Gli Stati membri si adoperano per fornire agli Stati membri richiedenti e alla Commissione, senza indebito ritardo, tutte le eventuali informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, ove disponibili.
4. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato può chiedere all'investitore estero o all'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2. L'investitore estero o l'impresa in questione fornisce le informazioni richieste senza indebito ritardo.
5. Uno Stato membro comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri interessati se, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non è in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro indica chiaramente nella comunicazione il motivo per cui non ha fornito tali informazioni e illustra in che modo si è adoperato per ottenere le informazioni richieste, inclusa la richiesta di cui al paragrafo 4.
Nel caso in cui nessuna informazione sia fornita, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione possono basarsi sulle informazioni a loro disposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:452:oj#art-9