Art. 7

Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti non oggetto di un controllo in corso

In vigore dal 19 mar 2019
Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti non oggetto di un controllo in corso 1.   Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro e che non è oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a detto investimento estero diretto, può formulare osservazioni a tale altro Stato membro. Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione. La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni. 2.   La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in uno Stato membro e che non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a tale investimento estero diretto, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. La Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri. La Commissione emette il parere ove giustificato, alla luce del fatto che almeno un terzo degli Stati membri ritenga che un investimento estero diretto possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere. 3.   Uno Stato membro che giustificatamente ritenga che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico può chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni. 4.   Le osservazioni di cui al paragrafo 1 e i pareri di cui al paragrafo 2 sono debitamente motivati. 5.   Uno Stato membro o la Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto che non è oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 o 2, può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato le informazioni di cui all'. Le eventuali richieste di informazioni sono debitamente motivate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni ai sensi del paragrafo 1 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 2, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione. 6.   Le osservazioni ai sensi del paragrafo 1 o i pareri ai sensi del paragrafo 2 sono destinati allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato e gli sono trasmessi entro un termine ragionevole, e comunque entro 35 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 o della notifica ai sensi dell', paragrafo 5. Se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 15 giorni civili supplementari per emettere tale parere. 7.   Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tiene in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e il parere della Commissione. 8.   Gli Stati membri possono formulare osservazioni ai sensi del paragrafo 1 e la Commissione può formulare un parere ai sensi del paragrafo 2 al più tardi entro 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero diretto. 9.   La cooperazione a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituiti a norma dell'. 10.   Il presente articolo non si applica agli investimenti esteri diretti già realizzati prima del 10 aprile 2019.
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