Art. 5
Relazione annuale
In vigore dal 19 mar 2019
Relazione annuale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale riguardante l'anno civile precedente, che includa informazioni aggregate sugli investimenti esteri diretti realizzati nei rispettivi territori, sulla base delle informazioni a loro disposizione, nonché informazioni aggregate sulle richieste ricevute da altri Stati membri a norma dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 5.
2. Per ciascun periodo di riferimento, gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo forniscono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, informazioni aggregate sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione è resa pubblica.
4. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni sistemiche connesse con l'attuazione del presente regolamento.
Storico versioni
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