Art. 3
Meccanismi di controllo degli Stati membri
In vigore dal 19 mar 2019
Meccanismi di controllo degli Stati membri
1. Conformemente al presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
2. Le norme e le procedure connesse ai meccanismi di controllo, compresi i termini temporali pertinenti, devono essere trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali dettagliate applicabili.
3. Gli Stati membri applicano termini temporali nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo. I meccanismi di controllo consentono agli Stati membri di tenere conto delle osservazioni degli altri Stati membri di cui agli e dei pareri della Commissione di cui agli .
4. Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette.
5. Gli investitori esteri e le imprese interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali.
6. Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo mantengono, modificano o adottano le misure necessarie a individuare e prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione i propri meccanismi di controllo esistenti al più tardi entro il 10 maggio 2019. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche apportate a un meccanismo di controllo esistente o l'adozione di un nuovo meccanismo di controllo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo di controllo o delle eventuali modifiche a un meccanismo di controllo esistente.
8. Al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 7, la Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:452:oj#art-3