Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«investimento estero diretto», un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica;
2)
«investitore estero», una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto;
3)
«controllo», una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti;
4)
«meccanismo di controllo», uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai relativi orientamenti, che definisce i termini, le condizioni e le procedure per valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico;
5)
«investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso», un investimento estero diretto oggetto di una valutazione o di un esame formale in corso ai sensi di un meccanismo di controllo;
6)
«decisione di controllo», una misura adottata in applicazione di un meccanismo di controllo;
7)
«impresa di un paese terzo», un'impresa costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione di un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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