Art. 6
Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso
In vigore dal 19 mar 2019
Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso fornendo il prima possibile le informazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. La notifica può includere un elenco degli Stati membri in cui si ritiene che la sicurezza o l'ordine pubblico possano subire effetti negativi. Nel quadro della notifica, se del caso, lo Stato membro che procede al controllo si adopera per indicare se ritiene che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004.
2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso in un altro Stato membro possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico, ovvero se dispone di informazioni pertinenti per tale controllo, può formulare osservazioni allo Stato membro che effettua il controllo. Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione.
La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a tale investimento estero diretto, può emettere un parere destinato allo Stato membro che effettua il controllo. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. La Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri. La Commissione emette il parere ove giustificato, alla luce del fatto che almeno un terzo degli Stati membri ritenga che un investimento estero diretto possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico.
La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere.
4. Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.
5. Le osservazioni di cui al paragrafo 2 e i pareri di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate.
6. Al più tardi entro 15 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli altri Stati membri e la Commissione notificano allo Stato membro che effettua il controllo la loro intenzione di formulare osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 3. La notifica può comprendere una richiesta di informazioni supplementari oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1.
Le eventuali richieste di informazioni supplementari sono debitamente giustificate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 3, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro che effettua il controllo. Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione.
7. Le osservazioni di cui al paragrafo 2 o i pareri di cui al paragrafo 3 sono indirizzati allo Stato membro che effettua il controllo e gli sono inviati entro un termine ragionevole, e comunque entro 35 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
In deroga al primo comma, se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 6, tali osservazioni o pareri sono emessi entro 20 giorni civili dal ricevimento delle informazioni aggiuntive o della notifica ai sensi dell', paragrafo 5.
In deroga al paragrafo 6, la Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri se possibile entro il termine di cui al presente paragrafo, e in ogni caso entro cinque giorni dalla scadenza di tale termine.
8. Se eccezionalmente lo Stato membro che effettua il controllo ritiene che la sua sicurezza o il suo ordine pubblico richieda un'azione immediata, notifica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di emettere una decisione di controllo prima dei termini di cui al paragrafo 7 e motiva debitamente la necessità di un'azione immediata. Gli altri Stati membri e la Commissione si adoperano per formulare osservazioni o emettere un parere in tempi rapidi.
9. Lo Stato membro che effettua il controllo tiene in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3. La decisione di controllo finale è adottata dallo Stato membro che effettua il controllo.
10. La cooperazione a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituiti a norma dell'.
Storico versioni
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