Art. 11
Punti di contatto
In vigore dal 19 mar 2019
Punti di contatto
1. Ogni Stato membro e la Commissione istituiscono un punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione coinvolgono detti punti di contatto in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento.
2. La Commissione fornisce un sistema sicuro e criptato per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra i punti di contatto.
Storico versioni
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