Art. 11

Punti di contatto

In vigore dal 19 mar 2019
Punti di contatto 1.   Ogni Stato membro e la Commissione istituiscono un punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione coinvolgono detti punti di contatto in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento. 2.   La Commissione fornisce un sistema sicuro e criptato per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra i punti di contatto.
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