Art. 10
Riservatezza delle informazioni trasmesse
In vigore dal 19 mar 2019
Riservatezza delle informazioni trasmesse
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.
3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.
Storico versioni
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