Art. 8
Investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione
In vigore dal 19 mar 2019
Investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione
1. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.
2. Le procedure di cui agli si applicano mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti:
a)
nell'ambito della notifica di cui all', paragrafo 1, o delle osservazioni di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, uno Stato membro può indicare se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sui progetti o programmi di interesse per l'Unione;
b)
il parere della Commissione è trasmesso agli altri Stati membri;
c)
lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione qualora non lo segua.
3. Ai fini del presente articolo, tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o quelli che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico. L'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato.
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica dell'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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