Art. 13

Collaborazione internazionale

In vigore dal 19 mar 2019
Collaborazione internazionale Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:452:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo