Art. 15
Valutazione
In vigore dal 19 mar 2019
Valutazione
1. Entro il 12 ottobre 2023 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e, se necessario, forniscono alla Commissione informazioni supplementari per la stesura della relazione.
2. Qualora nella relazione si raccomandi di modificare il presente regolamento, detta relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa in tal senso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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