Art. 42

Presentazione della domanda di approvazione della bozza di prospetto o deposito del documento di registrazione universale o delle relative modifiche

In vigore dal 14 mar 2019
Presentazione della domanda di approvazione della bozza di prospetto o deposito del documento di registrazione universale o delle relative modifiche 1.   Tutte le bozze del prospetto sono presentate all’autorità competente, attraverso mezzi elettronici, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno. All’atto della presentazione della prima bozza del prospetto, l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato indica all’autorità competente il punto di contatto a cui l’autorità può trasmettere tutte le comunicazioni per iscritto e attraverso mezzi elettronici. 2.   Sono inoltre presentate all’autorità competente attraverso mezzi elettronici, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno, le seguenti informazioni: a) la tabella di corrispondenza, se richiesta dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 5, del presente regolamento, o se presentata di propria iniziativa; b) se non è richiesta la tabella di corrispondenza, un documento che identifichi gli elementi indicati negli allegati del presente regolamento che, in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione, non sono stati inclusi nella bozza di prospetto; c) le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1129, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso la medesima autorità competente in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno; d) eventuali richieste motivate all’autorità competente di autorizzare l’omissione di informazioni dal prospetto a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1129; e) eventuali richieste all’autorità competente di effettuare notifiche a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129; f) eventuali richieste all’autorità competente di effettuare notifiche a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; g) l’appendice di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, salvo se non è richiesta alcuna nota di sintesi a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento; h) la conferma che, per quanto a conoscenza dell’emittente, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione di cui era richiesta la comunicazione conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), se del caso, e a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), sono state depositate e pubblicate conformemente a tali atti negli ultimi 18 mesi o nel periodo intercorso dall’inizio dell’obbligo di comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione, se più breve, se l’emittente presenta per l’approvazione una bozza di documento di registrazione universale o deposita un documento di registrazione universale senza previa approvazione per ottenere lo status di emittente frequente; i) se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione, la spiegazione circa il modo in cui la richiesta di modifica o di informazioni supplementari di cui all’, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129 è stata presa in considerazione nel documento di registrazione universale; j) ogni altra informazione richiesta dall’autorità competente ai fini del controllo e dell’approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell’approvazione del documento di registrazione universale. 3.   Se il documento di registrazione universale depositato senza previa approvazione reca annotazioni a margine a norma dell’, paragrafo 6, esso è corredato di una versione identica senza annotazioni a margine. 4.   Se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione o è modificato, le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), d), h) e i), sono presentate contestualmente al deposito del documento di registrazione universale presso l’autorità competente, mentre le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera j), sono presentate durante il processo di riesame. In tutti gli altri casi, le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse unitamente alla prima bozza di prospetto presentata all’autorità competente o nel corso del processo di controllo. 5.   Se un emittente frequente informa l’autorità competente della sua intenzione di presentare la domanda di approvazione della bozza di prospetto a norma dell’, paragrafo 6, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1129, l’emittente frequente lo fa per iscritto e attraverso mezzi elettronici. Le informazioni di cui al primo comma indicano gli allegati del presente regolamento pertinenti per la bozza di prospetto in questione.
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Presentazione della domanda di approvazione della bozza di prospetto o deposito del documento di registrazione universale o delle relative modifiche (Art. 42 Regolamento (UE) 2019/980) — Testo vigente | Portale Normativo