Art. 44

Presentazione della bozza finale del prospetto per l’approvazione

In vigore dal 14 mar 2019
Presentazione della bozza finale del prospetto per l’approvazione 1.   La bozza finale del prospetto è presentata per l’approvazione unitamente a tutte le informazioni di cui all’, paragrafo 2, che hanno subito modifiche rispetto alla presentazione precedente, fatta eccezione per le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del medesimo articolo. La bozza finale del prospetto non reca annotazioni a margine. 2.   In assenza di modifiche alle informazioni di cui all’, paragrafo 2, l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ne dà conferma per iscritto e attraverso mezzi elettronici.
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