Art. 43

Modifiche alla bozza di prospetto durante il processo di approvazione

In vigore dal 14 mar 2019
Modifiche alla bozza di prospetto durante il processo di approvazione 1.   Ciascuna versione della bozza di prospetto presentata dopo la prima bozza di prospetto evidenzia tutte le modifiche rispetto alla precedente bozza ed è corredata di una bozza in cui le modifiche non sono indicate. Le autorità competenti accettano estratti della bozza di prospetto precedente con l’indicazione delle modifiche se sono state apportate solo modifiche limitate. 2.   Se le autorità competenti, a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, hanno comunicato all’emittente, all’offerente o al soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che la bozza di prospetto non soddisfa i criteri di completezza, comprensibilità e coerenza di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, la bozza di prospetto presentata successivamente è corredata della spiegazione delle modalità con cui sono state affrontate le questioni in sospeso comunicate dalle autorità competenti. 3.   Se le modifiche apportate alla bozza di prospetto sono ovvie o affrontano chiaramente le questioni in sospeso comunicate dall’autorità competente, l’indicazione dei punti in cui sono state apportate modifiche per affrontare tali questioni in sospeso è considerata una spiegazione sufficiente ai fini del paragrafo 2.
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