Art. 45
Conferma del ricevimento della domanda di approvazione della bozza di prospetto o del deposito del documento di registrazione universale o di una sua modifica e trattamento della domanda di approvazione della bozza di prospetto
In vigore dal 14 mar 2019
Conferma del ricevimento della domanda di approvazione della bozza di prospetto o del deposito del documento di registrazione universale o di una sua modifica e trattamento della domanda di approvazione della bozza di prospetto
1. Le autorità competenti confermano il ricevimento della domanda iniziale di approvazione della bozza di prospetto o del deposito del documento di registrazione universale, di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, o di una modifica del documento di registrazione universale, per iscritto e attraverso mezzi elettronici, quanto prima e al più tardi entro la chiusura delle attività il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda o del deposito.
Al ricevimento della domanda iniziale di approvazione della bozza di prospetto e del deposito del documento di registrazione universale o di una sua modifica, l’autorità competente informa l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di quanto segue:
a)
il numero di riferimento della domanda o del deposito;
b)
il punto di contatto all’interno dell’autorità competente a cui possono essere rivolti quesiti riguardanti la domanda o il deposito.
2. Se la bozza di prospetto non soddisfa i requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza richiesti per la sua approvazione, o se sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, le autorità competenti ne informano, per iscritto e attraverso mezzi elettronici, l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Se il documento di registrazione universale di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, o una modifica di tale documento di registrazione universale, non soddisfa i requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza o sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, le autorità competenti ne informano l’emittente per iscritto e attraverso mezzi elettronici. Se questa lacuna deve essere colmata senza indebito ritardo, come previsto all’, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, l’autorità competente ne informa l’emittente.
3. L’autorità competente notifica all’emittente, all’offerente o al soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato la decisione riguardo all’approvazione della bozza di prospetto, per iscritto e attraverso mezzi elettronici, quanto prima e al più tardi entro la chiusura delle attività del giorno in cui è adottata la decisione.
Storico versioni
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