Art. 41
Approccio proporzionato al controllo della bozza di prospetto e al riesame del documento di registrazione universale
In vigore dal 14 mar 2019
Approccio proporzionato al controllo della bozza di prospetto e al riesame del documento di registrazione universale
1. Se la prima bozza di prospetto presentata all’autorità competente è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla medesima autorità competente e detta bozza di prospetto evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato, l’autorità competente è tenuta ad applicare i criteri di cui agli solamente ai fini del controllo delle modifiche e di ogni altra informazione sulla quale hanno un’incidenza.
2. Ai fini del controllo del documento di registrazione universale depositato senza previa approvazione che è già stato riesaminato, o di una sua modifica, le autorità competenti sono tenute ad applicare i criteri di cui agli solamente alle parti del documento di registrazione universale o della modifica che non sono state riesaminate.
3. Se la prima bozza di prospetto include informazioni mediante riferimento a un documento che è stato approvato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 o conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità competenti sono tenute ad applicare solamente i criteri di cui all’ del presente regolamento ai fini del controllo di dette informazioni.
4. Quando applicano il paragrafo 1, 2 o 3, le autorità competenti chiedono all’emittente, all’offerente o al soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di confermare che tutte le informazioni della bozza finale del prospetto o del documento di registrazione universale sono aggiornate e comprendono tutte le informazioni indicate negli allegati del presente regolamento applicabili a detto prospetto o documento di registrazione universale.
5. In caso di trasmissione di bozze successive del prospetto all’autorità competente, in fase di controllo di dette bozze successive essa è tenuta ad applicare i criteri di cui agli solamente alle modifiche apportate alla bozza precedente e ad ogni altra informazione sulla quale le modifiche hanno un’incidenza.
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