Art. 36

Criteri per il controllo della completezza delle informazioni contenute nel prospetto

In vigore dal 14 mar 2019
Criteri per il controllo della completezza delle informazioni contenute nel prospetto 1.   Per il controllo della completezza delle informazioni contenute nella bozza di prospetto, le autorità competenti prendono in considerazione tutti gli elementi seguenti: a) se la bozza di prospetto è redatta in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 e del presente regolamento, in funzione del tipo di emittente, del tipo di emissione, del tipo di titoli e del tipo di offerta o di ammissione alla negoziazione; b) se l’emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo, ai sensi dell’. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono chiedere all’emittente di includere, modificare o rimuovere informazioni dalla bozza di prospetto, tenendo conto di quanto segue: a) il tipo di titoli; b) le informazioni già incluse nel prospetto e l’esistenza e il contenuto delle informazioni già incluse nel prospetto di un soggetto diverso dall’emittente, nonché i principi contabili e di revisione applicabili; c) la natura economica delle operazioni con le quali l’emittente ha acquisito o ceduto tutta o parte della sua impresa e la natura specifica dell’impresa; d) se l’emittente può ottenere, con uno sforzo ragionevole, informazioni relative al soggetto diverso dall’emittente.
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Criteri per il controllo della completezza delle informazioni contenute nel prospetto (Art. 36 Regolamento (UE) 2019/980) — Testo vigente | Portale Normativo