Art. 38
Criteri per il controllo della coerenza delle informazioni contenute nel prospetto
In vigore dal 14 mar 2019
Criteri per il controllo della coerenza delle informazioni contenute nel prospetto
Per il controllo della coerenza delle informazioni contenute nella bozza di prospetto, le autorità competenti prendono in considerazione tutti gli elementi seguenti:
a)
se la bozza di prospetto è esente da incongruenze sostanziali tra i diversi elementi di informazione in essa forniti, comprese tutte le informazioni incluse mediante riferimento;
b)
se i rischi significativi e specifici riportati in altre sezioni della bozza di prospetto sono inclusi nella sezione relativa ai fattori di rischio;
c)
se le informazioni nella nota di sintesi sono in linea con le informazioni contenute in altre parti della bozza di prospetto;
d)
se le cifre sull’impiego dei proventi corrispondono all’importo dei proventi generati e se l’impiego dei proventi comunicato è in linea con la strategia comunicata dall’emittente;
e)
se appaiono coerenti la descrizione dell’emittente nel resoconto della situazione gestionale e finanziaria, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, la descrizione dell’attività dell’emittente e la descrizione dei fattori di rischio;
f)
se la dichiarazione relativa al capitale circolante è in linea con i fattori di rischio, la relazione di revisione, l’impiego dei proventi, la strategia comunicata dall’emittente e le modalità di finanziamento di questa strategia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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