Art. 37
Criteri per il controllo della comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto
In vigore dal 14 mar 2019
Criteri per il controllo della comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto
1. Per il controllo della comprensibilità delle informazioni contenute nella bozza di prospetto, le autorità competenti prendono in considerazione tutti gli elementi seguenti:
a)
se la bozza di prospetto ha un indice chiaro e dettagliato;
b)
se la bozza di prospetto è esente da ripetizioni inutili;
c)
se le informazioni correlate sono raggruppate;
d)
se la bozza di prospetto utilizza caratteri che per le loro dimensioni sono facilmente leggibili;
e)
se la bozza di prospetto ha una struttura che consente agli investitori di comprenderne il contenuto;
f)
se la bozza di prospetto definisce le componenti delle formule matematiche e, se del caso, indica chiaramente la struttura del prodotto;
g)
se la bozza di prospetto è scritta in un linguaggio chiaro;
h)
se la bozza di prospetto descrive chiaramente la natura delle operazioni dell’emittente e le sue principali attività;
i)
se la bozza di prospetto spiega la terminologia specifica commerciale o settoriale.
Tuttavia, le autorità competenti non sono tenute a prendere in considerazione le lettere g), h) e i), se la bozza di prospetto è da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli diversi dai titoli di capitale per i quali non è richiesta la nota di sintesi a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1129.
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti possono, caso per caso e in aggiunta alle informazioni di cui all’ del regolamento (UE) 2017/1129 e all’ del presente regolamento, chiedere che talune informazioni fornite nella bozza di prospetto siano incluse nella nota di sintesi.
Storico versioni
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