Art. 18

Storia finanziaria complessa e impegno finanziario significativo degli emittenti di titoli di capitale

In vigore dal 14 mar 2019
Storia finanziaria complessa e impegno finanziario significativo degli emittenti di titoli di capitale 1.   Se l’emittente di titoli di capitale ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo, nel prospetto sono incluse, in conformità del paragrafo 2, informazioni supplementari relative al soggetto diverso dall’emittente. 2.   Per quanto concerne il soggetto diverso dall’emittente, le informazioni supplementari sono tutte le informazioni di cui agli allegati 1 e 20 del presente regolamento di cui gli investitori necessitano per procedere a una valutazione con cognizione di causa ai sensi dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129, come se questo soggetto fosse l’emittente dei titoli di capitale. Queste informazioni supplementari sono precedute dalla spiegazione chiara dei motivi per cui le informazioni sono necessarie agli investitori per procedere a una valutazione con cognizione di causa e specificano gli effetti sull’emittente o sulla sua attività della storia finanziaria complessa o dell’impegno finanziario significativo. 3.   Ai fini del paragrafo 1, l’emittente è considerato un emittente con una storia finanziaria complessa se soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) al momento di redigere il prospetto le informazioni di cui agli allegati pertinenti per tale prospetto non rappresentano accuratamente l’impresa dell’emittente; b) l’inaccuratezza di cui alla lettera a) influisce sulla capacità degli investitori di procedere a una valutazione con cognizione di causa ai sensi dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; c) sono necessarie informazioni supplementari relative al soggetto diverso dall’emittente affinché gli investitori possano procedere a una valutazione con cognizione di causa ai sensi dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129. 4.   Ai fini del paragrafo 1, per impegno finanziario significativo si intende un accordo vincolante a realizzare un’operazione che possa determinare una variazione superiore al 25 % di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell’attività dell’emittente.
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