Art. 25

Formato del prospetto di base

In vigore dal 14 mar 2019
Formato del prospetto di base 1.   Il prospetto di base redatto come documento unico è composto dai seguenti elementi, nell’ordine in cui sono elencati: a) l’indice; b) la descrizione generale del piano di offerta; c) i fattori di rischio di cui all’ del regolamento (UE) 2017/1129; d) tutte le altre informazioni di cui agli allegati del presente regolamento da includere nel prospetto di base. L’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possono decidere l’ordine in cui nel prospetto di base sono riportate le informazioni di cui agli allegati del presente regolamento. 2.   Se il prospetto di base è costituito da documenti distinti, il documento di registrazione e la nota informativa sui titoli sono composti dai seguenti elementi, nell’ordine in cui sono elencati: a) l’indice; b) nella nota informativa sui titoli, la descrizione generale del piano di offerta; c) i fattori di rischio di cui all’ del regolamento (UE) 2017/1129; d) tutte le altre informazioni di cui agli allegati del presente regolamento da includere nel documento di registrazione e nella nota informativa sui titoli. L’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possono decidere l’ordine in cui nel documento di registrazione e nella nota informativa sui titoli sono riportate le informazioni di cui agli allegati del presente regolamento. 3.   L’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può riunire in un documento unico due o più prospetti di base. 4.   Se il documento di registrazione è redatto sotto forma di documento di registrazione universale, l’emittente può includere i fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera c), tra le informazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, purché i fattori di rischio rimangano identificabili come sezione distinta. 5.   Se il documento di registrazione universale è utilizzato ai fini dell’, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni in esso contenute sono presentate in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815. 6.   Se l’ordine delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera d), è diverso dall’ordine in cui dette informazioni sono presentate negli allegati del presente regolamento, le autorità competenti possono chiedere di fornire una tabella di corrispondenza che indichi a quali elementi degli allegati corrispondono le informazioni. La tabella di corrispondenza di cui al primo comma indica gli elementi di cui agli allegati del presente regolamento che non sono stati inseriti nella bozza di prospetto di base per la natura o il tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione. 7.   Se la tabella di corrispondenza di cui al paragrafo 6 non è richiesta o non è presentata volontariamente dall’emittente, dall’offerente o dal soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, è indicato a margine della bozza di prospetto di base a quale informazione della bozza di prospetto di base corrispondono gli elementi di informazione pertinenti di cui agli allegati del presente regolamento.
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