Art. 27
Nota di sintesi del prospetto
In vigore dal 14 mar 2019
Nota di sintesi del prospetto
1. La sezione riepilogativa del prospetto utilizza il termine «nota di sintesi» solamente se soddisfa i requisiti di cui all’ del regolamento (UE) 2017/1129.
2. Se la nota di sintesi del prospetto deve essere integrata a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1129, le nuove informazioni sono inserite nella nota di sintesi in modo tale da consentire agli investitori di individuare agevolmente le modifiche. Le nuove informazioni sono integrate nella nota di sintesi del prospetto mediante la redazione di una nuova nota di sintesi o l’integrazione della nota di sintesi iniziale.
Storico versioni
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