Art. 5

Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

In vigore dal 14 mar 2019
Condizioni per la concessione dell'autorizzazione Gli Stati membri concedono l'autorizzazione all'introduzione e allo spostamento, alla detenzione, alla moltiplicazione e all'utilizzo nell'Unione del materiale specificato conformemente, a seconda dei casi, all', paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per un periodo di tempo limitato e solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la domanda è stata ritenuta conforme all' del presente regolamento; b) la natura e gli obiettivi delle attività specificate proposte nella domanda sono stati valutati dall'autorità competente e ritenuti conformi alla definizione di attività specificate di cui all' del presente regolamento; c) è stato confermato lo svolgimento delle attività specificate in stazioni di quarantena o strutture di confinamento indicate nella domanda e designate dall'autorità competente conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2016/2031; d) si è provveduto affinché, dopo la conclusione dell'attività specificata interessata dall'autorizzazione, il materiale specificato sia stato distrutto e rimosso in maniera sicura, o immagazzinato in condizioni adeguate per un ulteriore utilizzo conformemente all'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/2031.
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