Art. 8
Disposizioni generali riguardanti il controllo della conformità
In vigore dal 14 mar 2019
Disposizioni generali riguardanti il controllo della conformità
L'autorità competente controlla le attività specificate per garantire il rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
a)
il soggetto responsabile delle attività comunica immediatamente all'autorità competente eventuali infestazioni del materiale specificato da parte di organismi nocivi specificati non autorizzati a norma del presente regolamento, o da parte di altri organismi nocivi considerati come un rischio per l'Unione, individuati nel corso delle attività specificate. Se il materiale è esso stesso un organismo nocivo specificato, il controllo riguarda la sua possibile infestazione da parte di altri organismi nocivi specificati non autorizzati a norma del presente regolamento o di altri organismi nocivi che l'autorità competente consideri come un rischio per l'Unione, individuati nel corso delle attività specificate;
b)
il soggetto responsabile delle attività comunica immediatamente all'autorità competente qualsiasi evento che causi la fuga, o la probabilità di fuga, di organismi nocivi di cui alla lettera a) nell'ambiente.
Storico versioni
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