Art. 9

Provvedimenti da adottare in caso di non conformità

In vigore dal 14 mar 2019
Provvedimenti da adottare in caso di non conformità 1.   L'autorità competente può richiedere che il soggetto responsabile delle attività adotti provvedimenti correttivi per garantire la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento, immediatamente o entro un periodo di tempo determinato. 2.   Se ritiene che il soggetto responsabile delle attività non rispetti le disposizioni di cui al presente regolamento, l'autorità competente adotta immediatamente le misure necessarie a garantire la cessazione della non conformità a tali disposizioni. Tali misure possono comprendere la revoca o la sospensione temporanea dell'autorizzazione di cui all'. 3.   Qualora l'autorità competente abbia adottato misure conformemente al paragrafo 2, diverse dalla revoca dell'autorizzazione, e la non conformità al presente regolamento persista, l'autorità revoca senza indugio la suddetta autorizzazione.
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