Art. 7

Disposizioni speciali per prove ufficiali

In vigore dal 14 mar 2019
Disposizioni speciali per prove ufficiali In deroga agli , gli Stati membri concedono un'autorizzazione per l'esecuzione di prove ufficiali, effettuate dalle autorità competenti o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il soggetto responsabile delle attività approvate ha notificato le prove ufficiali all'autorità competente prima della loro esecuzione; b) la notifica indica la natura e gli obiettivi di tali prove ufficiali; c) la notifica reca la conferma che le prove ufficiali sono eseguite in stazioni di quarantena o strutture di confinamento come indicato all', lettera c); d) le prove ufficiali sono eseguite in modo tale che non si verifichi alcuna diffusione di organismi nocivi specificati durante la manipolazione e il trasporto del materiale specificato prima, durante e dopo le prove ufficiali.
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