Art. 7
Disposizioni speciali per prove ufficiali
In vigore dal 14 mar 2019
Disposizioni speciali per prove ufficiali
In deroga agli , gli Stati membri concedono un'autorizzazione per l'esecuzione di prove ufficiali, effettuate dalle autorità competenti o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
il soggetto responsabile delle attività approvate ha notificato le prove ufficiali all'autorità competente prima della loro esecuzione;
b)
la notifica indica la natura e gli obiettivi di tali prove ufficiali;
c)
la notifica reca la conferma che le prove ufficiali sono eseguite in stazioni di quarantena o strutture di confinamento come indicato all', lettera c);
d)
le prove ufficiali sono eseguite in modo tale che non si verifichi alcuna diffusione di organismi nocivi specificati durante la manipolazione e il trasporto del materiale specificato prima, durante e dopo le prove ufficiali.
Storico versioni
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