Art. 6
Lettera di autorizzazione a seguito della concessione dell'autorizzazione
In vigore dal 14 mar 2019
Lettera di autorizzazione a seguito della concessione dell'autorizzazione
1. A seguito della concessione dell'autorizzazione di cui all', l'autorità competente dello Stato membro in cui si svolgerà l'attività specificata approvata rilascia una lettera di autorizzazione. Tale lettera di autorizzazione accompagna sempre il materiale specificato interessato.
2. Nel caso in cui il materiale specificato sia originario dell'Unione, la lettera di autorizzazione è conforme al modello di cui all'allegato II, parte A. La lettera è approvata ufficialmente dallo Stato membro di origine per lo spostamento del rispettivo materiale specificato in condizioni di quarantena o confinamento.
3. Nel caso in cui il materiale specificato sia originario di paesi terzi, la lettera di autorizzazione è conforme al modello di cui all'allegato II, parte B. La lettera è approvata ufficialmente dal paese terzo di origine per l'introduzione del rispettivo materiale specificato in condizioni di quarantena o confinamento.
4. Nel caso di introduzioni o spostamenti multipli nell'Unione di un tipo specifico di materiale specificato, l'autorità competente può rilasciare una singola lettera di autorizzazione al momento del primo invio, che riguardi la totalità delle introduzioni o degli spostamenti, a condizione che:
a)
le introduzioni o gli spostamenti abbiano luogo più volte all'anno;
b)
le condizioni di imballaggio del materiale specificato siano le stesse;
c)
il materiale specificato provenga dallo stesso fornitore e sia inviato allo stesso soggetto responsabile delle attività approvate.
L'autorità competente indica esplicitamente nella casella 10 del modello di cui all'allegato II, parti A e B, che la lettera di autorizzazione riguarda introduzioni e spostamenti multipli nell'Unione di tale materiale specificato. Tale lettera di autorizzazione ha una durata massima di un anno dalla data di rilascio.
Storico versioni
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