Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «organismi nocivi specificati»: una delle seguenti definizioni:
i)
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, elencati a norma dell' del regolamento (UE) 2016/2031;
ii)
organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;
iii)
organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, elencati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento;
b) «piante, prodotti vegetali o altri oggetti»: piante, prodotti vegetali o altri oggetti soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, ed elencati a norma dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 53, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031;
c) «materiale specificato»: organismi nocivi specificati, piante, prodotti vegetali o altri oggetti che necessitano di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento;
d) «attività specificate»: attività svolte da qualsiasi soggetto, comprese le autorità competenti, le istituzioni accademiche, le istituzioni di ricerca o gli operatori professionali, a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi, che prevedono l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o l'utilizzo nell'Unione e nelle sue zone protette di qualsiasi materiale specificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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