Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 mar 2019
Ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce le condizioni di deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, alle quali organismi nocivi specificati, piante, prodotti vegetali e altri oggetti, come definiti all' del presente regolamento, possono essere introdotti o spostati, detenuti, moltiplicati o utilizzati nell'Unione o in sue zone protette a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. In particolare, il presente regolamento prevede deroghe alle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031: a) , paragrafo 1, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio di organismi da quarantena rilevanti per l'Unione nel territorio dell'Unione; b) articolo 30, paragrafo 1, relativo a misure dell'Unione adottate nei confronti di organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco; c) articolo 32, paragrafo 2, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette in zone protette del territorio dell'Unione; d) articolo 40, paragrafo 1, relativo al divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da tutti o da determinati paesi o territori terzi; e) articolo 41, paragrafo 1, relativo a prescrizioni particolari ed equivalenti per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi; f) articolo 42, paragrafo 2, relativo al divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio provenienti da paesi terzi; g) articolo 49, paragrafo 1, relativo a misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi; h) articolo 53, paragrafo 1, relativo al divieto di introduzione in zone protette del territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell'Unione; i) articolo 54, paragrafo 1, relativo a prescrizioni particolari per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in zone protette del territorio dell'Unione. In particolare, il presente regolamento stabilisce: a) le norme relative allo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento o sulla detenzione, sulla moltiplicazione o sull'utilizzo nell'Unione, o nelle sue zone protette, di organismi nocivi specificati o piante, prodotti vegetali e altri oggetti; b) la procedura e le condizioni conformemente alle quali gli Stati membri concedono un'autorizzazione temporanea per l'esecuzione delle attività specificate; c) le norme relative al controllo della conformità, e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità.
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