Art. 3
Scambio di informazioni fra Stati membri e Commissione
In vigore dal 14 mar 2019
Scambio di informazioni fra Stati membri e Commissione
1. Gli Stati membri cooperano sul piano amministrativo per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione relative all'introduzione, allo spostamento e alla detenzione, alla moltiplicazione e all'utilizzo nel territorio dell'Unione o nelle sue zone protette di qualsiasi materiale specificato.
2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni seguenti:
a)
un elenco dei tipi e delle quantità di materiale specificato autorizzato a norma del presente regolamento e introdotto o spostato nell'Unione nel corso dell'anno civile precedente;
b)
una relazione sulla presenza di organismi nocivi specificati non autorizzati a norma del presente regolamento e di qualsiasi altro organismo nocivo che l'autorità competente consideri come un rischio per l'Unione, individuato nel corso delle attività specificate.
c)
i provvedimenti adottati in caso di non conformità;
d)
l'elenco delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento utilizzate ai fini del presente regolamento.
3. Lo spostamento e l'introduzione nell'Unione del materiale specificato ai fini delle attività specificate autorizzate a norma dell' sono registrati, insieme alla relativa autorizzazione, nel sistema informatico di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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